L’origine geografica dei vini ed i nuovi domain names: una questione ancora aperta

L’Internet Corporation for Assigned Names e Numbers ( ICANN ), società di diritto privato che gestisce i domini su Internet, ha deciso nel 2011 di espandere la capacità di Internet rendendo disponibile una serie di nuovi nomi a dominio commerciali.

Le estensioni di primo livello (gTLD -generic Top Level Domain Names, “.com,” “.it” ecc., per intenderci) attualmente in uso, infatti,  non sembrerebbero più in grado di essere al passo con i tempi.

Più di 1.000 nuovi nomi di domini di primo livello sono stati quindi creati ed aggiunti a quelli esistenti.

Una società potrà, pertanto, richiedere il proprio nome o il proprio marchio  (si pensi a “.vuitton”, “.ipad”) o anche un nome del tutto generico,in funzione della propria attività (.hotel, .fashion, .food ecc.)

L’ICANN si occuperà dell’assegnazione dei i nomi di primo livello, poi la loro concessione ai singoli fruitori dovrà passare attraverso un secondo soggetto, il reale gestore del dominio di primo livello nonché colui che attribuirà i domain names ad esso associati (ad es. www.rossi.clothing).Libero, nel fare ciò, di adottare le regole ritenute più opportune.

Sennonchè, il lancio di alcune di queste estensioni generiche è stato oggetto di severe critiche e discussioni.

La creazione e la concessione dei domini di primo livello “.wine” e “.vin”, in particolare, ha creato delle vere e proprie “levate di scudi” da parte di soggetti di non poco conto, quale la Commissione Europea

L’accusa è che non esistano, allo stato, regole stringenti in capo ai gestori dei domini di secondo livello atte a tutelare le cosiddette indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine.

Collegata alla concessione ed allo sfruttamento di “.wine” e di “ .vin”  vi è , dunque, la paura che gli utenti web potrebbero essere tratti in inganno da siti che portano il nome di una nota indicazione geografica legata ad un vino ma che di fatto non hanno alcuna relazione legittima con essa.

Cosa di non poco conto se si considera la rilevanza che l’origine geografica dei prodotti riveste, ormai.

Tantè che le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono protette sulla base di diverse convenzioni internazionali , ed in particolare dagli accordi TriPs oltre che, in Europa, da Regolamenti Comunitari e con riguardo specifico all’Italia, dal Codice della Proprietà Industriale.

Riconoscimento del fatto che in un mercato globale che si va sempre più liberalizzando, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine rappresentano un valore aggiunto, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio culturale, dei metodi produttivi tradizionali e delle risorse naturali di uno Stato.

E’, pertanto, evidente come un uso “improprio” dell’origine geografica di un prodotto, ed ancor più di un vino, possa avere un diretto impatto sui consumatori, in termini di travisamento del prodotto, ma anche  sugli operatori del settore a causa dell’utilizzo improprio della notorietà delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

La proposta Icann (che, lo si ribadisce, non riguarda solo il settore alimentare visto che fra i domini in vendita ci sono anche “.bike” e “.book”) infatti potrebbe portare alla registrazione di indirizzi come “chianticlassico.vin”, “champagne.wine”  che, nel rispetto delle regole, si sovrapporrebbero agli indirizzi dei prodotti originali, aprendo così un nuovo fronte di confusione nel consumatore, internazionale e non, che risulterebbe sempre meno in grado di distinguere (sia nelle piattaforme on line che sugli scaffali dei supermercati) il prodotto originale dalle sue imitazioni e che soprattutto potrebbe trovarsi a fare i conti con prodotti non aventi nessuna delle qualità sperate.

E’ del resto ormai principio pacifico che il valore e la funzione commerciale dei domain names stia anche nella loro capacità – economicamente rilevantissima – di “catturare” il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo.

I domain names infatti consentono all’utente di individuare l’indirizzo di una impresa, anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.

Non è dunque un caso che con riferimento alle particolari modalità di manifestazione in Internet del rischio di confusione/associazione, si parli anche di  “pre – sale” ovvero “initial confusion” (lettereralmente confusione prima dell’acquisto o confusione iniziale).

E’ del resto evidente come chi cerchi informazioni, ad esempio, su un vino digiterà in primo luogo il nome di quel vino; e ove si avvalga di un motore di ricerca, tenderà (viene da dire istintivamente) ad aprire il sito il cui domain name corrisponde a quella parola.

Inutili tuttavia le perplessità sin qui espresse. Dopo un primo momento di indecisione, tuttavia, l’ICANN ha affermato di voler proseguire nell’assegnazione dei domain names senza prevedere particolari tutele per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine….

Rimaniamo in attesa degli sviluppi.

Avv. Alessandra Fiumara